Vai alla lista notizie Notizie Quali sono le possibili misure di difesa commerciale? 04 luglio 2024 Commercio e mercati Materia: Antidumping - Difesa Commerciale Salva nei preferiti Antidumping, anti-sussidi e salvaguardia: funzionamento e tempistiche Le politiche di difesa commerciale dell’UE forniscono protezione alle imprese europee che si trovano confrontate a pratiche commerciali sleali negli scambi internazionali. Ci sono tre tipi di strumenti di difesa commerciale (trade defence instruments – TDIs): misure antidumping, misure anti-sussidi, e misure di salvaguardia. MISURE ANTIDUMPING A cosa servono: Servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. In cosa consistono: Si tratta di in un procedimento regolato dal diritto della UE e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di dumping, prevede l’applicazione di dazi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce. Quando e a chi vengono applicati i dazi: I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni: esistenza di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato europeo risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d’origine della merce; esistenza di un importante danno a carico dei produttori europei derivante dal dumping; esistenza di un nesso causale tra il danno e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping); interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori). Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Quali sono i tempi della procedura: L’indagine si chiude tra i 12 ed i 15 mesi dalla sua apertura. Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposti dazi provvisori. I dazi definitivi vengono adottati dalla Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. La proposta della Commissione si considera approvata in mancanza di una maggioranza qualificata di Stati membri che si esprimano voto contrario (in caso di una maggioranza semplice contraria è previsto un ulteriore passaggio nel Comitato d’Appello). Il Regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno che le parti interessate, o la Commissione d’ufficio, non richiedano l’avvio di una procedura di revisione (c.d. interim review e/o sunset review). MISURE ANTI-SUSSIDI A cosa servono: Servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo europeo derivanti dalle importazioni di beni prodotti da aziende di Paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di stato. In cosa consistono: Si tratta in un procedimento regolato dal diritto della UE e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di aiuti di stato vietati, prevede l’applicazione di dazi compensativi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato, compensando l’effetto al ribasso causato dai sussidi. Quando e a chi vengono applicati i dazi I dazi compensativi sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni: esistenza di un aiuto di stato specifico, cioè diretto ad un singolo settore produttivo o ad una singola azienda o categoria di aziende; esistenza di un importante danni a carico dei produttori europei derivante dalle importazioni sovvenzionate; esistenza di un nesso causale tra il danno e il sussidio (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni dei prodotti sovvenzionati); interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori). Il dazio compensativo è applicato alle aziende esportatrici che hanno beneficiato dei sussidi e al Paese erogatore delle sovvenzioni. Il livello del dazio anti-sovvenzione sarà pari all’entità del sussidio beneficiato dalle imprese (espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). MISURE DI SALVAGUARDIA A cosa servono: Servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti da sensibili alterazioni dei flussi commerciali (ad esempio improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono ai produttori UE di riorganizzare la produzione per contrastarne l’impatto). In cosa consistono: I procedimenti relativi all’applicazione delle misure di salvaguardia, nonostante taluni aspetti in comune con quelli anti-sussidi e antidumping, differiscono da questi ultimi in virtù del loro carattere di emergenza. In caso di accertamento dell’esistenza di una grave crisi o di un pericolo di grave crisi determinato da improvvise alterazioni dei flussi commerciali, è consentita infatti l’applicazione, anche immediata, di dazi e/o di quote all’importazione nei confronti di un determinato prodotto allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione europea. Dettaglio delle misure: “Misure provvisorie”: possono essere imposte – per un periodo massimo di 200 giorni – in circostanze critiche e nel caso in cui sia stato stabilito, in via preliminare, che esistono elementi di prova sufficienti a testimoniare il fatto che l’incremento delle importazioni di un certo prodotto (od una determinata tipologia di prodotti) abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio. “Misure definitive”: possono essere imposte per un periodo non superiore ai quattro anni (compreso il periodo d’applicazione delle eventuali misure provvisorie), salvo proroghe per un massimo di otto anni. Quando e a chi è applicata la misura di salvaguardia (dazio e/o quota): La misura di salvaguardia è applicabile se, nel corso del procedimento, sono accertate 3 condizioni: Incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in esame. Esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un settore produttivo europeo, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni. Interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori). La Salvaguardia è applicata erga omnes, cioè alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutto il mondo extra-UE. Quali sono i tempi della procedura: La durata della procedura è compresa tra i 9 e gli 11 mesi. Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposte misure provvisorie per una durata massima di 200 giorni. Le misure vengono adottate dalla Commissione, dietro consultazione con gli Stati membri, per un periodo che non può eccedere i quattro anni (compresa la durata delle eventuali misure provvisorie).