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Adozione dei CAM Edilizia 2025: nuovo rilevante aggiornamento dei requisiti ambientali

11 dicembre 2025
Edilizia
Materie: Edilizia sostenibile Normativa tecnica di progetto
Decreto

Il decreto di adozione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 2 febbraio 2026. Frutto di un lavoro triennale che ha coinvolto amministrazioni, associazioni (tra cui Confindustria Ceramica) e operatori del settore, il nuovo testo aggiorna e semplifica il quadro tecnico-normativo per gli appalti pubblici, in coerenza con le più recenti disposizioni europee. Il decreto chiarisce il ruolo dei CAM nel Codice dei contratti pubblici e ne conferma l’obbligo in tutti gli interventi edilizi pertinenti. Tra le principali novità figurano: un approccio olistico basato su salubrità e riduzione degli impatti; metodologie LCA/LCC semplificate; verifica dinamica delle prestazioni estive; riconoscimento dei sottoprodotti come materia riciclata; revisione dei criteri per piastrelle ceramiche; aggiornamenti per i laterizi e i sanitari; limiti più stringenti alle emissioni indoor. Ulteriori dettagli saranno forniti nella nuova guida operativa dedicata ai CAM.

Dopo la firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il decreto di adozione dei Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, edizione 2025 è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore il 2 febbraio 2026.
L’adozione dei nuovi CAM rappresenta l’esito di un lavoro triennale che ha visto il contributo coordinato di amministrazioni, associazioni – Confindustria Ceramica tra queste - e operatori del settore, con l’obiettivo di aggiornare e rendere più efficace il quadro tecnico-normativo di riferimento per gli appalti pubblici nel settore edilizio.

Tutte le informazioni, insieme ai CAM vigenti e agli strumenti di supporto alla loro applicazione, sono disponibili sulla pagina istituzionale della Direzione SPC “https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La sezione dedicata agli strumenti operativi sarà ulteriormente ampliata e organizzata per settori, al fine di facilitarne la consultazione da parte delle stazioni appaltanti. Soggetti pubblici e associazioni che abbiano sviluppato materiali utili o aggiornamenti degli strumenti esistenti potranno segnalarli alla Direzione per una valutazione in vista di un’eventuale integrazione tra le risorse ufficiali.

L’adozione del nuovo decreto si inserisce nel quadro del Codice dei contratti pubblici, che all’articolo 57, comma 2, stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di valorizzare economicamente le procedure di affidamento conformi ai CAM. Per gli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi devono essere considerati in funzione della tipologia d’intervento e della localizzazione delle opere, secondo quanto previsto nei relativi CAM edilizia. Il legislatore chiarisce inoltre che tutte le specifiche necessarie all’applicazione dei criteri, nei diversi contesti e tipologie di opere, sono contenute nel decreto CAM edilizia, che costituisce l’unico riferimento normativo per le valutazioni tecniche.

Il nuovo testo ha visto una revisione significativa dei criteri, correggendo elementi precedenti non coerenti, riducendo prescrizioni non tecniche, semplificando le verifiche di conformità, e un allineamento esplicito ai più recenti provvedimenti europei come la Tassonomia, la Direttiva EPBD e il Regolamento CPR.

Anche nell’ambito applicativo dei prodotti ceramici sono molteplici e di considerevole importanza le novità introdotte; di queste a seguire si citano quelle di particolare rilievo:

  • definito e sostanziato un nuovo approccio olistico basato su salubrità e riduzione degli impatti, superando così le derive ideologiche legate ad una forviante attenzione verso i materiali di origine biologica;  
  • potenziata e appositamente sviluppata una metodologia semplificata LCA e LCC, analisi del ciclo di vita degli edifici che valorizzano la durabilità e i cicli di vita dei materiali più lunghi possibile;
  • stabilito l’uso del metodo dinamico per la verifica della prestazione energetica nel periodo estivo;
  • riconosciuti sia i sottoprodotti interni che esterni nell’impiego della materia riciclata – RRS ai fini dell’economia circolare in fase di produzione;
  • completamenti rivisti i criteri per piastrelle ceramiche, che grazie alla rimozione dell’obbligo di Ecolabel sono ora indirizzati a requisiti più coerenti e rappresentativi della produzione;
  • introdotti nuovi criteri per i tubi in gres, per la prima volta presenti nei CAM;
  • per i laterizi riconfermato il criterio, affinando il riferimento a prodotti da rivestimento; aggiunta formulazione «più flessibile» per la dichiarazione della % di materia riciclata;
  • per gli apparecchi sanitari, sono modificate le capacità di scarico massimo richieste per i vasi e le cassette di scarico (completa di 6 litri e media di 3,5 litri);
  • ampliate le categorie di prodotti da costruzione soggette ai limiti di emissioni nocive e ridotti gli specifici limiti previsti per le emissioni indoor;
  • modificato il criterio premiante per l’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.

Maggiori dettagli d’interesse dell’industria ceramica saranno approfonditi nella riedizione della guida operativa dei CAM 2022, al fine di accompagnare in modo più efficace l’attuazione dei CAM e fornire specifiche indicazioni utili anche a stazioni appaltanti, progettisti, imprese e a tutti operatori coinvolti.

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Alfonsina Di Fusco
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